



La legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti diposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l’articolo 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzare alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi, di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interni ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
Il comma 598 prevede infine che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs, 82/2005).