



Ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 7/4/2000:
"Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.
Gli albi istituiti possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità"